Come recuperare i nostri soldi. Come difendersi dalle banche
È tempo di estratti conti trimestrali al 30.6. Invitiamo i nostri lettori a fornirci i seguenti dati, ricavati dall’estratto conto:
C’è una circolare della Banca d’Italia all’origine della clamorosa inchiesta che la Procura di Savona ha aperto a carico di cinque banche accusate di usura. Questa circolare autorizza gli istituti di credito (tutti) ad applicare la commissione di “massimo scoperto” sulle somme affidate ai correntisti (con le varie forme di fido) che così maturano interessi da usura. (Dario Freccero)
La Centrale Rischi è una banca dati, nella quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti degli istituti creditizi, gestita dalla Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulla funzione propria degli intermediari, ovvero la raccolta del risparmio e l’erogazione del credito.
La Legge n.108 del 1996, in tema di usura (art. 2), demanda al Ministero del Tesoro di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale (T.A.E.G.) medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche in relazione a ciascuna categoria di credito.
Il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, boccia senza mezzi termini la commissione di massimo scoperto. In particolare, il numero uno di via Nazionale definisce l'istituto "poco difendibile sul piano della trasparenza".
La Consulta si è finalmente pronunciata, con sentenza depositata ieri 17 ottobre (n. 425/2000), e nel senso auspicato dalla generalità dei cittadini-correntisti.
L'intervento del Governo è stato fatto oggetto di critica nelle sedi giurisdizionali, sfociata nella remissione degli atti alla Consulta tanto da parte del Tribunale di Benevento quanto da parte di quello di Lecce (Tribunale di Benevento, ordinanza del 21/10/99 e Tribunale di Lecce, ordinanza del 21/10/99: in Gazz. Uff., 1° Serie Speciale, n. 51 del 22/12/99).
In tale panorama interviene il Governo, con il D.Lgs. n. 342 del 4/8/99, il quale, all'art. 2, impone una sorta di panacea sul contenzioso presente e passato, nonché un ceppo al prevedibile contenzioso futuro, statuendo, sic et simpliciter, la validità ed efficacia delle convenzioni anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati alla data di entrata in vigore del decreto.
Quanto affermato, ha trovato suggello in una storica sentenza (Behare Sami / Banco di Napoli S.p.A., n. 2374/99), la quale rovescia quarant'anni circa di giurisprudenza favorevole al sistema bancario.
Per anatocismo, s'intende la prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i c.d. interessi composti (o interessi sugli interessi).
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